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Newsletter Mensile
di aggiornamento normativo
in collaborazione con Wolters Kluwer Italia

SICUREZZA - Locali sotterranei o semisotterranei: chiarimenti
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro
APPALTI - Appalti sotto soglia: il Garante Privacy adotta nuove regole per la protezione dei dati personali
SICUREZZA - Nuovo Regolamento sulla sicurezza delle macchine mobili non stradali
SICUREZZA - Cantieri: tesserini e sanzioni (INL, Nota 23 gennaio 2025 n. 656 Legge n. 203/2024. )
EDILIZIA - Le linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul decreto Salva Casa
RIFIUTI - Formulari di identificazione dei rifiuti e registri di carico e scarico: disponibili le API
ACCORDO STATO/REGIONI - Importanti aggiornamenti dalla Conferenza Stato-Regioni
Sospensione dell’attività imprenditoriale:
requisiti, limiti e nuove procedure

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3/2021, condivisa dal Ministero del Lavoro, chiarisce che non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
16 ore di formazione pre-ingresso

I nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il settore delle costruzioni prevedono, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l’obbligo a carico delle imprese, di far frequentare alle persone senza precedenti esperienze di lavoro in edilizia, due giornate di formazione (16 ore) prima che inizi il rapporto di lavoro.
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Le 16 ore di formazione verranno svolte nel laboratorio della Scuola Edile (Salerno, via Brignano Superiore). Verranno illustrate e insegnate le mansioni di base che normalmente svolge un neoassunto nel primo periodo di lavoro. L’attestato che la scuola edile rilascerà al termine del corso di 16 ore permetterà all’impresa di dimostrare di aver assolto all’obbligo di formazione iniziale alla sicurezza previsto dal nuovo Testo Unico.
Le 16 ore, gratuite, verranno frequentate dal lavoratore prima del primo giorno di assunzione e non avranno pertanto alcun peso economico per l’impresa.
Il Ministero del Lavoro e l’INAIL hanno fatto propria l’iniziativa di formazione delle 16 ore e sono titolari dell’iniziativa insieme al sistema delle scuole edili.
Nel caso che una impresa proceda a una assunzione di un lavoratore, senza precedenti esperienze in edilizia, dovrà, almeno tre giorni prima del primo giorno di assunzione, ovvero dell’inizio effettivo del lavoro:
- richiedere al lavoratore di frequentare il corso presso la scuola edile nella data scelta, consegnandogli la scheda informativa e la comunicazione di assunzione allegate alla presente (all. 1a e 1b); inviare subito per conoscenza (via fax o e-mail) la comunicazione di assunzione alla scuola edile (via fax o tramite l'indirizzo mail eses@eses.it);
- inviare via fax o e-mail la comunicazione di assunzione con anticipo di almeno tre giorni alla Cassa Edile (numero fax +39 089 794844 e indirizzo mail info97@cassaedilesalernitana.it);
- inviare via telematica la comunicazione unica obbligatoria al centro per l’impiego (con anticipo di almeno un giorno sulla data di assunzione).
- Avere in cantiere, sin dal primo minuto di lavoro, lavoratori formati e certificati per quanto riguarda le basi pratiche del mestiere e gli adempimenti di formazione alla sicurezza, è senza dubbio utile per l’impresa e di fatto indispensabile a seguito del nuovo quadro normativo (D.lgs 81/08 e 231/01).
I nostri uffici sono a completa disposizione per ogni chiarimento e assistenza sulla nuova procedura (riferimento: Rosanna Orlando).
Nuovi CCNL dell’edilizia: "16 ore di formazione prima dell’assunzione". Scarica qui la programmazione dei corsi e tutta la documentazione necessaria alle imprese e ai consulenti del lavoro per consentire la frequenza delle persone interessate.
Novità legislative: i contratti di lavoro
a contenuto formativo
Il rinnovo contrattuale del 20 maggio 2004, nel recepire le innovazioni introdotte dalla normativa nazionale in materia mercato del lavoro (legge30/2003, D.lgs 276/2003), di istruzione e formazione professionale ( legge 17/05/1999 n. 144, D.P.R 12/07/2000 n. 257 legge n. 53/2003, )e, nel riconoscere l’importanza, ai fini dello sviluppo dell’intero settore dell’edilizia, della qualificazione, riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori, ha riorganizzato gli articoli sulla formazione professionale rivedendo e valorizzando, nel contempo, le funzioni demandate agli organismi paritetici di settore, Scuole Edili, Formedil e Formedil regionali.
Nell’ambito della strategia europea di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, i contratti a contenuto formativo sono stati, pertanto, sostanzialmente modificati al fine di renderli sempre più vicini, da una parte alle esigenze delle imprese e dall’altra, alle aspettative dei giovani di disporre di una preparazione in linea con le esigenze del mercato.
La riforma del mercato del lavoro riconduce i contratti a contenuti formativi esclusivamente nell’ambito di: