Il contratto di apprendistato (art. da 47 a 53 D.Lgs.276/2003 – art. 93 CCNL)
L’Istituto dell’apprendistato, dovendo assurgere a strumento di integrazione di attività formativa e lavorativa, valevole non solo ai fini del riconoscimento di una qualifica, ma anche per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e per l’alta formazione, è stato completamento innovato ed articolato in tre tipologie contrattuali:
1. contratto per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
2. contratto di apprendistato professionalizzante;
3. contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.
A) APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Questa tipologia contrattuale, finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale, si colloca all’interno della riforma dell’obbligo scolastico per cui presenta una operatività condizionata dalla soluzione di aspetti strettamente connessi alla legge n. 53/2003 (quali ad esempio la durata dei percorsi formativi).
CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO
giovani ed adolescenti che non hanno concluso la scuola d’obbligo ed intendono utilizzare questa modalità per concludere il proprio iter scolastico. L’età minima è di 15 anni, l’età massima, pur non essendo esplicitamente indicato dalle norme, è di 18 anni.
DURATA
La durata massima potenziale è di tre anni ed è determinata dalla qualifica professionale da conseguire, dal titolo di studio, dai crediti professionali e formativi acquisiti,
ASPETTI FORMATIVI
La durata della formazione è di 240 ore annue. Essa dovrà svolgersi in via prioritaria presso le Scuola Edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi definiti a livello nazionale.
B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Sarà sicuramente la tipologia contrattuale più diffusa, giacché prescinde dalla necessità del giovane di utilizzare il periodo di formazione sul lavoro per esigenze di tipo scolastico.
CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO
i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ( diminuiti a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale) che, avendo completato il proprio percorso scolastico, intendono acquisire direttamente sul campo una specifica qualificazione professionale.
DURATA
In virtù del rinvio operato dal 3° comma dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003, l’art. 93 del CCNL edili fissa la durata del contratto di apprendistato professionalizzante in:
- Tre anni per il conseguimento di qualifiche finali del secondo livello;
- Quattro anni il conseguimento di qualifiche finali del terzo livello;
- Cinque anni il conseguimento di qualifiche finali dal quarto livello;
ASPETTI FORMATIVI
La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue;
C) APPRENDISTATO PER LA ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE.
Questa tipologia contrattuale, come la prima, si inserisce nel quadro della riforma dell’istruzione e formazione e più esattamente nella previsione di cui alla lettera g) dell’art. 2 della legge n. 53/2003, dove è previsto per il conseguimento del diploma anche il percorso scuola-lavoro e l’apprendistato.
La durata e la regolamentazione di questa tipologia contrattuale sono rimesse alle regioni, in accordo con le associazioni datoriali, le università e le altre istituzioni formative.
1.1 PARTE COMUNE ALLE TRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI – NOVITA’
Possono essere effettuate assunzioni in tutti i settori di attività.
Non è più necessaria la preventiva autorizzazione da parte del SIL della Direzione Provinciale del Lavoro.
Il numero degli apprendisti non può essere superiore a uno in mancanza di lavoratori qualificati e specializzati.
Forma scritta del contratto contenente l’indicazione della prestazione lavorativa e il piano individuale di formazione;
Il piano individuale formativo deve comprendere la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor.
I criteri ai quali i soggetti pubblici e le parti sociali devono fare riferimento nella regolamentazione dei profili formativi sono abbastanza simili per tutte e tre le tipologie di apprendistato, con l’eccezione della c.d. “formazione formale” che è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, un po’ più generale rispetto
La formazione professionale deve svolgersi in via prioritaria presso le Scuola Edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi definiti a livello nazionale.
Presenza di un tutor aziendale con competenze adeguate e certificate ( è prevista una formazione non inferiore a 12 ore e non superiore a 24 ore da effettuarsi presso le Scuole Edili).
Certificazione e registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo individuale ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il passaggio da un sistema all’altro di istruzione.
Applicazione della precedente normativa in materia in carenza della nuova regolamentazione.
1.2 INCENTIVI ECONOMCI E NORMATIVI
Nell’ambito della nuova normativa il contratto di apprendistato conserva gli incentivi normativi, retribuitivi e contributivi previsti dalla legge n. 196/97. Tuttavia, a differenza di quanto avveniva in passato il riconoscimento non è automatico ma soggetto alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni.
Incentivi normativi
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative e istituti (legge 68/1999-collocamento disabili-; art. 18 legge n. 300/70 licenziamento; art. 1 legge 223/91 Cigs)
Incentivi economici
Per il settore industria l’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nell’ipotesi di primo inserimento, il trattamento economico è pari a quello
- del 1° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello
- del 2° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 4° livello
- del 3° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 5° livello
Per il settore dell’artigianato: il trattamento economico continua ad essere pari ad una percentuale, crescente per semestre, della retribuzione prevista per il lavoratore qualificato,
Incentivi contributivi
Per le imprese artigiane l’assicurazione continua ad essere a carico della Regione fatta eccezione del solo contributo per la tutela delle lavoratrici madri, pari a € 0,017.
Per le imprese industriali è previsto un contributo settimanale in misura fissa soggetto ad adeguamento annuale. Per l’anno 2004 è pari a € 2,88 (con ass. Inail) e a 2,79 (senza ass.Inail)
Nell’ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla data di trasformazione.
1.3 SANZIONI
Il Decreto Legislativo del 3 settembre 2004 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.), correttivo dell’art. 53 del d.Lgs 276/2003 prevede, per l’ipotesi di mancata partecipazione alle iniziative di formazione per responsabilità del datore di lavoro, che lo stesso è tenuto a versare “la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100%”.
Il citato Decreto Legislativo del 3 settembre 2004, tuttavia, non ha eliminato la dimenticanza in cui è incorso il D.Lgs n. 276/2003 di costituzione a tempo indeterminato “ab inizio” del rapporto di lavoro in caso di carenza formativa.